Il “diritto dell’arte” è un neologismo che vuole indicare un sistema giuridico
complesso: si interessa della disciplina di ogni rapporto che abbia a che fare
con l’opera d’arte e la sua circolazione o con l’artista o con le varie vicende
che possono riguardare tali oggetti o tali soggetti.
È forse il settore del diritto che più abbraccia la totalità delle discipline giuridiche
(civilistiche e commercialistiche, associativistiche, pubblicistiche e tributarie;
aprendosi anche agli scenari del diritto penale e dei diritti di proprietà intellettuale
e della personalità).
Il “diritto dell’arte” si propone di regolare, proteggere e facilitare l’esistenza
dell’opera creata, e la creazione in sé, come anche la circolazione e il godimento
dell’oggetto artistico. Gli interessi giuridici coinvolti sono complessi e differenziati,
spesso in conflitto tra loro: così una penetrante visione della funzione educativa
e sociale del prodotto artistico può talora scontrarsi con gli istituti privatistici che
tutelano la proprietà, come elemento di patrimonio individuale.
E questo significa che le problematiche potranno trovare talora soluzioni
differenziate, a seconda che prevalga nello studioso o nel legislatore
l’atteggiamento pubblicistico o quello privatistico.
Sebbene l’arte, nel senso più ampio del termine, includa ogni elevata creazione
umana (cinema, teatro, musica, letteratura e così via), il “diritto dell’arte”, come
usualmente inteso, riguarda prevalentemente le opere delle arti figurative,
plastiche, tattili, visive (scultura, pittura, grafi ca, disegno, fotografi a, computer art,
video art eccetera). Inoltre, il “diritto dell’arte” è strettamente legato e, in alcuni
casi, si sovrappone al “diritto d’autore” e al “diritto dei beni culturali”, che fanno
a pieno titolo parte di quell'economico che dà all'arte un valore non più solo spirituale.